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   Tra i diversi obblighi del datore di lavoro rientrano anche le VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/01 e le VERIFICHE PERIODICHE DI ATTREZZATURE PER SOLLEVAMENTO COSE E PERSONE e ancora obbligo, di formazione per i DIPENDENTI con relativo patentino tipo: Grù su autocarro, Escavatore, Muletto, cso Saldatori, cso Perforatori ecc.

Inoltre il datore di lavoro ha obbligo di immatricolazione INAIL delle attrezzature aeree tipo: Piattaforme aeree con o senza plc, Gru su autocarro ecc.

 

Le verifiche periodiche sugli impianti elettrici di messa a terra sono obbligatorie in tutti i luoghi di lavoro (qualsiasi ambiente in cui vi è la presenza di almeno un “lavoratore” così come definito dall’articola 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Le disposizioni contenute nel D.P.R. 462/01 riguardano lo svolgimento delle verifiche su tutti gli impianti di messa a terra installati nei luoghi di lavoro, inclusi quelli in cui sono presenti lavoratori parasubordinati, con periodicità direttamente correlata alla tipologia di attività svolta.

Nello specifico le verifiche periodiche sono da effettuarsi entro i due anni dalla prima denuncia all’INAIL per impianti elettrici di messa a terra installati nei cantieri, negli ambienti di maggior rischio in caso di incendio (attività soggette al controllo dei VV.F.) e nei locali adibiti ad uso medico. Per le rimanenti attività ogni cinque anni.

Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. indica inoltre le sanzioni per il datore di lavoro che non provvede ad effettuare tali verifiche.

In particolare il datore di lavoro che non prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da contatti elettrici indiretti (assenza di verifiche periodiche sull’impianto di messa a terra) è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o una ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro.

Inoltre il datore di lavoro che non provvede affinché gli impianti elettrici siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro.

Per quanto invece riguarda le attrezzature di lavoro, esse devono essere periodicamente controllate e verificate per assicurarsi che vengano mantenute le condizioni di sicurezza per la salute dei lavoratori.

Il datore di lavoro è responsabile della salute e sicurezza dei lavoratori ed in particolare della corretta installazione, uso e manutenzione delle attrezzature di lavoro e del mantenimento di tutte le condizioni di sicurezza.

Le periodicità delle diverse verifiche periodiche sulle attrezzature sono indicate all’Allegato VII del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Le attrezzature di sollevamento utilizzate nei cantieri hanno obbligo di verifica annuale.

La mancata esecuzione delle attività atte al mantenimento delle condizioni di sicurezza, si configura come un inadempimento legislativo e la responsabilità ricade sul datore di lavoro e dirigente con le conseguenti sanzioni penali e/o amministrative.

Per la mancata effettuazione delle verifiche periodiche il Datore di lavoro è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1972,80.

Mentre per la mancata effettuazione delle manutenzioni e dei controlli e in generale per il mancato mantenimento delle condizioni di sicurezza per i lavoratori, il DdL ed i Dirigenti sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2740,00 a 7014,40.

 

A TAL PROPOSITO LA NOSTRA ASSOCIAZIONE URA-CLAAI CICLICAMENTE RIPETE I CORSI PER LA SICUREZZA OBBLIGATORI CON RELATIVO PATENTINO PER TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE.

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Campobasso 09/03/2017        Ura-Claai Campobasso - Centro Assistenza Tecnica Artigiani Molise Tel.0874 94 470

Ref.Uff.Segreteria Sig. Gianfagna R.Aldo - Il Presidente Trivisonno

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